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Proposta di Legge sulla Proprietà della Moneta |
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su iniziativa del deputato Buontempo
Art. 1.
(Princìpi).
1. La moneta appartiene al popolo che la usa per perseguire gli scopi
garantiti della Costituzione.
Art. 2.
(Conto personale di cittadinanza).
1. Tutti i valori emessi dalla Banca d'Italia appartengono al popolo
italiano.
2. Presso la Banca d'Italia è attivato un conto personale per ogni cittadino
italiano, denominato «conto di cittadinanza».
3. L'accensione del conto di cittadinanza avviene automaticamente entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per tutti i
cittadini italiani, e successivamente a tale data entro tre mesi dalla
nascita del cittadino o dal giorno in cui la persona diventa cittadino
italiano.
4. Sul conto di cittadinanza non sono permesse operazioni se non quelle
previste dalla presente legge.
5. Per il proprio conto di cittadinanza il singolo cittadino maggiorenne, o
il tutore legale del cittadino maggiorenne incapace, può indicare un singolo
conto corrente di riferimento presso un'istituzione bancaria.
Art. 3.
(Operazioni sul conto di cittadinanza).
1. Il valore delle banconote emesse da parte della Banca d'Italia in base
all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 viene
accreditato in frazioni uguali su tutti i conti di cittadinanza esistenti al
momento dell'emissione.
2. I costi di stampa e di emissione delle banconote vengono rimborsati dallo
Stato alla Banca d'Italia grazie ad un fondo apposito istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze alimentato dalla fiscalità generale.
3.Le operazioni della Banca d'Italia con il sistema bancario o con lo Stato
avvengono attraverso i conti di cittadinanza, che vengono gestiti dalla
Banca d'Italia gratuitamente.
4. Il valore delle banconote emesse costituisce una passività per i soli
conti di cittadinanza; tale passività viene addebitata in frazioni uguali al
momento in cui le banconote vengono scambiate con lo Stato o con gli
istituti bancari.
5. Il valore delle attività scambiate con lo Stato o con gli istituti
bancari per le banconote emesse viene accreditato sui conti di cittadinanza.
6. Al raggiungimento di un valore stabilito dal regolamento di cui
all'articolo 4, il valore del credito accumulato sul conto di cittadinanza
viene accreditato automaticamente e senza costi per il cittadino sul conto
personale di riferimento di cui all'articolo 2, comma 5.
Art. 4.
(Disposizioni di attuazione).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dell'economia e delle finanze adotta, con proprio decreto, il
regolamento di attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Banca d'Italia accredita il valore di tutti i crediti in suo possesso in
frazioni uguali sui conti di cittadinanza esistenti al momento.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le operazioni della
Banca d'Italia devono essere effettuate in osservanza della prescrizione
della non riduzione del valore dei crediti e del patrimonio in possesso
della Banca stessa.
Art. 5.
(Disposizioni finali).
1.Sono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 15 del R.D. n. 204 del 28
aprile 1910 e tutte le norme in contrasto alle disposizioni della presente
legge.
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